La sorveglianza sui prestatori di servizi di certificazione riconosciuti è svolta dagli organismi di riconoscimento in base alle norme della legislazione federale sugli ostacoli tecnici al commercio1.
L’organismo di riconoscimento che revoca il riconoscimento di un prestatore di servizi di certificazione ne dà immediata comunicazione all’organismo di accreditamento. È applicabile l’articolo 14 capoverso 2.