I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti esigono dalle persone che chiedono il rilascio di un certificato regolamentato:
che si presentino personalmente e provino la loro identità, se sono persone fisiche;
che un loro rappresentante si presenti personalmente e provi la sua identità e il potere di rappresentanza, se sono unità IDI e non persone fisiche.
I prestatori di servizi di certificazione verificano che le qualifiche professionali e le altre qualità specifiche (art. 7 cpv. 3 lett. a) siano state confermate dall’organismo competente.
Nel caso sia indicato un potere di rappresentanza (art. 7 cpv. 3 lett. b), i prestatori di servizi di certificazione verificano che l’unità IDI abbia dato il proprio consenso.
Il Consiglio federale designa i documenti per mezzo dei quali chi chiede un certificato può provare la propria identità ed eventualmente le proprie qualità specifiche. Può prevedere che, a determinate condizioni, il richiedente non sia tenuto a presentarsi personalmente.
I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti si accertano inoltre che la persona che chiede un certificato regolamentato sia in possesso della relativa chiave crittografica privata.
I prestatori di servizi di certificazione riconosciuti possono delegare a terzi (uffici di registrazione) l’dentificazione di un richiedente. Rispondono della corretta esecuzione di questo compito da parte dell’ufficio di registrazione.
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