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Art. 11

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. L’ASRE assicura la fornitura di merci e di servizi all’estero (esportazioni) contro i ritardi nei pagamenti o contro altre perdite dovute a crediti nei confronti di debitori pubblici o privati.
  2. Il Consiglio federale precisa in un’ordinanza il contenuto, la conclusione e lo svolgimento delle operazioni assicurative, conformemente alle seguenti disposizioni.

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