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Art. 2

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale

Ai sensi della presente legge si intende per:

  1. stipulante : esportatore o terzo da lui autorizzato che stipula l’assicurazione;
  2. committente: persona che effettua l’ordinazione e conclude un contratto a tale scopo;
  3. garante: persona che assicura mediante una garanzia il credito dello stipulante nei confronti del committente;
  4. debitore : committente, garante o altra persona nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
  5. debitore pubblico: Stato estero o altra organizzazione di diritto pubblico, in particolare organizzazioni non suscettibili di fallimento, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante;
  6. debitore privato: persona fisica o giuridica che non rientra sotto la lettera e, nei cui confronti sussistono pretese legittime da parte dello stipulante.

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