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Art. 22

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. Gli organi dell’ASRE sono:
    1. il consiglio d’amministrazione;
    2. il direttore;
    3. l’ufficio di revisione.
  2. Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d’amministrazione sono nominati per quattro anni.
  3. Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare gli organi che ha nominato.

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