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Art. 26

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. L’ufficio di revisione verifica:
    1. la contabilità e il consuntivo annuale;
    2. la capacità di autofinanziamento dell’ASRE, secondo l’esposto presentato dal consiglio d’amministrazione.
  2. L’ufficio di revisione riferisce sul risultato della verifica al consiglio d’amministrazione e al Consiglio federale.

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