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Art. 31

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. I crediti assicurati, compresa la quota non assicurata, possono essere inclusi quale credito globale nelle conversioni dei debiti negoziate con debitori pubblici e nelle ristrutturazioni negoziate con debitori privati.
  2. In tal caso il diritto alle prestazioni assicurative permane.
  3. Dopo una conversione dei debiti o una ristrutturazione, l’ASRE può assumersi, contro indennità, la quota non assicurata degli stipulanti.
  4. Se nell’ambito delle conversioni dei debiti e delle ristrutturazioni la Confederazione persegue obiettivi e compiti che non si fondano sulla presente legge, l’ASRE deve essere indennizzata per i costi che gliene derivano.
  5. Il Consiglio federale disciplina i particolari.

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