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Art. 34

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale

Su richiesta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)1, il Consiglio federale può impartire all’ASRE istruzioni in merito all’assicurazione di un’esportazione di particolare rilevanza.

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I 35 dell’O del 15 giugno 2012 (Riorganizzazione dei dipartimenti), in vigore dal 1° gennaio 2013 (RU 2012 3655). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

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