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Art. 36

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:1
    1. ottiene, per sé o per altri, mediante indicazioni inesatte o incomplete, la stipulazione di un’assicurazione o le prestazioni della stessa;
    2. si sottrae, mediante indicazioni inesatte o incomplete, all’obbligo di cessione o di rimborso secondo gli articoli 19 capoverso 2 secondo periodo e 20;
    3. contravviene al proprio obbligo di prendere provvedimenti per evitare perdite secondo l’articolo 16 capoverso 2;
    4. contravviene al proprio obbligo di coadiuvare l’ASRE a riscuotere il credito e a valorizzare al meglio i beni non ancora forniti secondo l’articolo 19 capoverso 2 primo periodo.
  2. È punibile anche il fatto commesso all’estero.
  3. È fatto salvo in tutti i casi il perseguimento penale conformemente alle disposizioni speciali del Codice penale2.
  4. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Tutte le sentenze e tutti i decreti di abbandono devono essere comunicati integralmente e senza indugio al Ministero pubblico della Confederazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nel testo della LF del 13 dicembre. 2002, in vigore dal 1° gennaio 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1667).

  2. RS 311.0

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