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Art. 8

946.10LAREFederal Act1 giu 2006Fonte originale
  1. L’ASRE può, al fine di adempiere i propri compiti, cooperare con organizzazioni pubbliche o private, fondare società o parteciparvi.
  2. L’ASRE può, per assicurare esportazioni di merci di origine svizzera o con una quota di valore aggiunto svizzero, stipulare riassicurazioni con organismi pubblici o privati di assicurazione dei crediti all’esportazione. La riassicurazione può essere concessa in funzione delle prestazioni dell’assicurazione diretta, a condizione che l’operazione sia conforme agli obiettivi della presente legge e ai principi alla base della politica dell’ASRE.1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 12 dicembre 2014, in vigore dal 1° gennaio 2016 (RU 2015 2217;FF 2014 3451).

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