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Art. 4

946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Il saggio di garanzia massimo è pari al 95 per cento dell’importo assicurato.
  2. Per l’assicurazione del credito di fabbricazione il saggio di garanzia è pari al massimo all’80 per cento. In casi eccezionali e dietro richiesta motivata, l’ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino al 95 per cento.
  3. Per la garanzia su bond il saggio di garanzia è pari al massimo al 90 per cento. In casi eccezionali e dietro richiesta motivata, l’ASRE può aumentare il saggio di garanzia fino a coprire l’importo totale.
  4. Per il resto, lo stipulante non può acquistare percentuali di garanzia.

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