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Art. 7

946.101OAREFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
  1. Prima di concludere un contratto di esportazione, il proponente può chiedere all’ASRE un impegno di massima riguardante l’assicurazione.
  2. Mediante l’impegno di massima, l’ASRE garantisce che, salvo cambiamenti importanti delle circostanze di fatto e della situazione giuridica, stipulerà l’assicurazione.
  3. L’impegno di massima concernente l’assicurazione ha una durata limitata. L’ASRE può prolungarlo su richiesta.

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