Il Consiglio federale, tenendo conto delle esigenze stabilite a livello internazionale, istituisce un sistema svizzero d’accreditamento per gli organismi che esaminano i prodotti o ne valutano la conformità o che svolgono attività analoghe riguardo a persone, servizi o procedure.
In particolare, esso:
designa l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento;
stabilisce le esigenze e la procedura per l’accreditamento;
definisce lo statuto giuridico degli organismi accreditati e gli effetti giuridici della loro attività.
In vista dell’elaborazione di direttive e raccomandazioni intese a garantire un’applicazione coordinata a livello internazionale nel settore dell’accreditamento e della valutazione della conformità, il Consiglio federale o l’autorità da esso designata può:
decidere che la Svizzera partecipi finanziariamente o in altro modo ai mandati affidati a organismi internazionali di accreditamento e alle organizzazioni che collaborano con essi;
incaricare l’autorità competente per il rilascio dell’accreditamento di difendere gli interessi svizzeri in seno agli organismi internazionali di accreditamento.1
Footnotes
Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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