L’USAV rilascia l’autorizzazione se:
a. il richiedente:
1. prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 16a capoverso 1 lettera a, e
2. rende verosimile che la derrata alimentare è legalmente immessa in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE; e
b. non è minacciato un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e.
L’autorizzazione è rilasciata sotto forma di decisione di portata generale ed è valida per le derrate alimentari dello stesso genere.
Il richiedente deve indicare un recapito in Svizzera.
L’USAV decide nei due mesi successivi alla presentazione della domanda.
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