Se la prova della conformità è prescritta, questa deve essere fornita dalla persona che offre, immette in commercio o mette in servizio il prodotto.
Chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto è tuttavia liberato dall’onere della prova se:
la prova può essere fornita da chi ha immesso il prodotto in commercio precedentemente, se il prodotto non ha subito modifiche;
chi immette in commercio un prodotto fabbricato in serie riesce a provare l’identità della serie e può presumere che prodotti della stessa serie siano già stati legalmente immessi in commercio;
1 un importatore può rendere verosimile che immette in commercio gli stessi prodotti dello stesso produttore che sono già stati legalmente immessi sul mercato svizzero.
La prova va redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.2
Footnotes
Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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