Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16a capoverso 1:
va fornita la prova che il prodotto è conforme alle prescrizioni tecniche secondo l’articolo 16a capoverso 1 lettera a; e
va reso verosimile che il prodotto è legalmente immesso in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE.
Ai fini della sorveglianza di un prodotto immesso in commercio in virtù dell’articolo 16b , va fornita la prova di cui al capoverso 1 lettera a.
L’organo di esecuzione ha le competenze di cui all’articolo 19 capoversi 1 e 2. Può esigere che le prescrizioni tecniche estere indicate e l’eventuale dichiarazione di conformità o certificato di conformità siano presentati in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
Se dal controllo risulta che non sono state fornite le prove di cui ai capoversi 1 o 2 oppure che il prodotto presenta un rischio per un interesse pubblico preponderante di cui all’articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, l’organo di esecuzione adotta le misure adeguate conformemente all’articolo 19.
L’organo cantonale di esecuzione che ha eseguito il controllo può chiedere all’organo di esecuzione competente della Confederazione di emanare una decisione di portata generale secondo l’articolo 19 capoverso 7.
Se il controllo di cui al capoverso 3 concerne una derrata alimentare e la protezione della popolazione rende necessario revocare un’autorizzazione, l’organo cantonale di esecuzione ne fa domanda all’USAV.
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