L’autorità incaricata di applicare prescrizioni tecniche o di sorvegliarne l’applicazione può chiedere informazioni e documenti alle autorità estere come pure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche.1
Può trasmettere alle autorità estere oppure alle istituzioni estere o internazionali incaricate di applicare prescrizioni tecniche informazioni e documenti non accessibili al pubblico se è garantito che:2
le autorità estere richiedenti sono vincolate dal segreto d’ufficio;
le autorità estere interessate utilizzano le informazioni ricevute esclusivamente nell’ambito di una procedura amministrativa relativa all’applicazione di prescrizioni tecniche e non le comunicano a terzi;
sono comunicate esclusivamente informazioni necessarie all’applicazione di prescrizioni tecniche;
non sono rivelati segreti di fabbricazione e d’affari a meno che la trasmissione di queste informazioni sia necessaria per scongiurare un immediato e serio pericolo per la vita o la salute di uomini, animali o piante.
Sono fatte salve le disposizioni sull’assistenza giudiziaria in materia penale.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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