È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque a scopo d’inganno, nelle relazioni giuridiche:1
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1787). ↩
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