È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:
- senza l’autorizzazione di cui all’articolo 16c immette in commercio in Svizzera derrate alimentari non conformi alle prescrizioni tecniche svizzere;
- contravviene alle condizioni o agli oneri stabiliti nell’autorizzazione di cui all’articolo 16c ;
- fornendo indicazioni inesatte e difficili da verificare per l’autorità competente, ottiene in modo fraudolento un’autorizzazione di cui all’articolo 16c .