Ai sensi della presente legge s’intende con: a. ostacoli tecnici al commercio: gli ostacoli allo scambio internazionale di prodotti che risultano da: 1. prescrizioni o norme tecniche divergenti, 2. dall’applicazione divergente di tali prescrizioni o norme o 3. dal mancato riconoscimento segnatamente di esami, di valutazioni della conformità, di registrazioni o di omologazioni; b. prescrizioni tecniche: le norme giuridicamente vincolanti il cui rispetto costituisce la condizione secondo la quale i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, utilizzati o smaltiti e che riguardano segnatamente: 1. la composizione, le caratteristiche, l’imballaggio, l’etichettatura o il marchio di conformità dei prodotti, 2. la produzione, il trasporto o l’immagazzinamento dei prodotti, 3. gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione, l’omologazione o la procedura per ottenere il marchio di conformità; c. norme tecniche: le regole, linee direttrici o caratteristiche giuridicamente non vincolanti stabilite da organismi di normazione che si riferiscono segnatamente alla produzione, alla composizione, alle caratteristiche, all’imballaggio o all’etichettatura dei prodotti o all’esame o alla valutazione della conformità; d.1 immissione in commercio : la consegna a titolo oneroso o gratuito di un prodotto, indipendentemente se quest’ultimo è nuovo, usato, ricondizionato o sostanzialmente modificato; sono equiparati all’immissione in commercio: 1. l’uso interno di un prodotto a scopo commerciale o professionale, 2. l’impiego o l’applicazione di un prodotto nell’ambito della prestazione di un servizio, 3. la messa a disposizione di un prodotto per l’uso da parte di terzi, 4. l’offerta di un prodotto; e. messa in servizio: la prima utilizzazione di un prodotto da parte degli utenti finali; f. esame: l’operazione che consiste nel determinare talune caratteristiche di un prodotto secondo una procedura specifica; g. conformità: il fatto che un prodotto soddisfi prescrizioni o norme tecniche; h. valutazione della conformità: l’esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche; i. certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità; k. dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità; l. marchio di conformità: il simbolo o la designazione stabiliti o riconosciuti dallo Stato e attestanti la conformità del prodotto; m. registrazione: il deposito presso l’autorità competente della documentazione necessaria per l’offerta, l’immissione in commercio, la messa in servizio o l’impiego di prodotti; n. omologazione: l’autorizzazione di offrire, immettere in commercio, mettere in servizio o impiegare prodotti allo scopo indicato o secondo le condizioni indicate; o. accreditamento: il riconoscimento formale della competenza di un organismo per effettuare determinati esami o talune valutazioni della conformità; p.2 sorveglianza del mercato: l’attività statale di organi di esecuzione intesa a garantire che i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni tecniche; q.3 informazione sul prodotto : le indicazioni e le marcature prescritte dalla legge, riferite a un prodotto, segnatamente l’etichettatura, le scritte sugli imballaggi, i fogli illustrativi, le istruzioni per l’uso, i manuali per gli utenti e le schede di dati di sicurezza.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
Introdotta dal n. I della LF del 12 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU 2010 2617;FF 2008 6385). ↩
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