Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 6 ottobre 19951sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC);
in esecuzione dell’Accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi del 15 aprile 19942;
in esecuzione dell’Accordo OMC sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie del 15 aprile 19943;
in esecuzione dell’Accordo del 21 giugno 20014di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 19605istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e del suo allegato H,6
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