La Banca nazionale stabilisce l’aliquota delle riserve minime che le banche devono mediamente mantenere in un periodo determinato. Si considerano riserve minime le monete, le banconote e gli averi in giroconto presso la Banca nazionale che le banche detengono in franchi svizzeri.
L’aliquota delle riserve minime non deve superare il 4 per cento degli impegni a breve scadenza in franchi svizzeri delle banche. Si considerano a breve scadenza gli impegni a vista o di una durata residua di tre mesi al massimo, come pure gli impegni da depositi revocabili della clientela (senza gli averi della previdenza vincolata). Purché lo scopo della legge lo consenta, determinate categorie di impegni possono essere esentate parzialmente o totalmente dall’obbligo delle riserve minime.1
La Banca nazionale applica per analogia le disposizioni sulle riserve minime ai gruppi di banche che detengono liquidità in modo collettivo. Può esigere dai conglomerati bancari il mantenimento delle riserve minime su base consolidata.
Le banche forniscono periodicamente alla Banca nazionale la prova del mantenimento delle riserve minime prescritte.
La Banca nazionale disciplina i dettagli mediante ordinanza. Sente previamente la competente autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339;FF 2014 6445). ↩
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