Per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica la Banca nazionale può:
1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza dirette di dette infrastrutture del mercato finanziario o dei loro partecipanti, e
2. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.