La banca che omette di mantenere le riserve minime prescritte deve versare alla Banca nazionale, per tutta la durata dell’insufficienza, un interesse sull’importo mancante. La Banca nazionale stabilisce il saggio di interesse determinante; tale saggio può superare di 5 punti percentuali al massimo quello applicato sul mercato monetario ai crediti interbancari del medesimo periodo di tempo.
Se constata che un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica non adempie le esigenze particolari di cui all’articolo 23 LInFi1, la Banca nazionale ne informa la FINMA e le altre autorità competenti di vigilanza e sorveglianza svizzere ed estere. Al riguardo tiene conto delle condizioni stabilite nell’articolo 21 lettera b della presente legge.2
La Banca nazionale può inoltre:
rifiutare all’infrastruttura del mercato finanziario l’apertura di un conto a vista o denunciare un conto a vista già esistente;
in caso di rifiuto di sottomettersi a una decisione esecutiva, pubblicare la decisione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o portarla in qualsiasi altro modo a conoscenza del pubblico, purché questa misura sia stata comminata.3