La Banca nazionale riconosce come azionista soltanto chi è iscritto come tale nel registro delle azioni. Il Consiglio di banca disciplina i dettagli dell’iscrizione.
L’iscrizione di un azionista è limitata a un massimo di 100 azioni. Tale limite non si applica agli enti e stabilimenti svizzeri di diritto pubblico, nonché alle banche cantonali ai sensi dell’articolo 3a della legge federale dell’8 novembre 19341sulle banche.
L’iscrizione è respinta se, nonostante richiesta della Banca nazionale, l’acquirente non dichiara espressamente di avere acquistato e di voler detenere le azioni in proprio nome e per proprio conto.