La società anonima Banca nazionale svizzera può essere sciolta per il tramite di una legge federale. Tale legge ne disciplina altresì la procedura di liquidazione.
In caso di liquidazione della Banca nazionale, gli azionisti ricevono il valore nominale delle loro azioni nonché un congruo interesse per il periodo dall’entrata in vigore della decisione di scioglimento. Essi non hanno ulteriori diritti sul patrimonio della Banca nazionale. Il saldo patrimoniale è attribuito alla nuova Banca nazionale.
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