Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 39 | Omnilex
Law
/
LBN · Legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Art. 39
Art. 38
Art. 40
Torna alla legge
Art. 39
Art. 38
Art. 40
951.11
LBN
Federal Act
1 mag 2004
Fonte originale
Il Consiglio di banca è composto di undici membri. Il Consiglio federale nomina sei membri, l’Assemblea generale cinque.
Il Consiglio federale ne designa il presidente e il vicepresidente.
La durata del mandato è di quattro anni.
I membri del Consiglio di banca sono rieleggibili. La durata complessiva del mandato non può superare dodici anni.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.