Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale, segnatamente nell’ottica dell’osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni.
Il Consiglio di banca ha segnatamente i seguenti compiti:
stabilisce l’organizzazione interna della Banca nazionale, in particolare emana il regolamento di organizzazione e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
decide in merito alla creazione o alla soppressione di succursali, agenzie e rappresentanze;
può istituire presso i suoi sportelli comitati consultivi per osservare l’evoluzione economica regionale;
approva il volume degli accantonamenti;
sorveglia il collocamento degli attivi e la gestione dei rischi;.
adotta il rapporto annuale di gestione e il consuntivo annuale a destinazione del Consiglio federale e dell’Assemblea generale;
prepara l’Assemblea generale e ne esegue le decisioni;
presenta le proposte di nomina di membri e di supplenti della Direzione generale e può presentare proposte di revoca a destinazione del Consiglio federale;
nomina i membri della direzione delle sedi, succursali e rappresentanze; questi sono assunti con contratto di lavoro di diritto privato;
stabilisce in un regolamento le indennità ai suoi membri e la rimunerazione dei membri della Direzione generale; l’articolo 6a capoversi 1–6 della legge federale del 24 marzo 20001sul personale federale è applicabile per analogia;
stabilisce in un regolamento i principi della rimunerazione del personale;
stabilisce in un regolamento le norme di firma giuridicamente vincolante in nome della Banca nazionale.
Il Consiglio di banca decide in merito a tutti gli affari che la legge o il regolamento di organizzazione non attribuiscono a un altro organo.