L’Assemblea generale nomina l’organo di revisione. L’organo di revisione può essere composto di una o più persone fisiche o giuridiche. La durata del mandato dei revisori è di un anno. La rielezione è possibile.
I revisori devono possedere le particolari qualifiche professionali di cui all’articolo 727b CO1ed essere indipendenti dal Consiglio di banca, dalla Direzione generale e dagli azionisti determinanti.