I crediti iscritti nel libro del debito della Confederazione al momento della sua soppressione sono convertiti dalla Banca nazionale in obbligazioni dell’emissione corrispondente, conservate gratuitamente dalla Banca per conto dell’ultimo creditore iscritto.
Il diritto anteriore rimane applicabile all’iscrizione a bilancio dei crediti iscritti nel libro del debito convertiti in obbligazioni all’entrata in vigore della presente legge. L’ultimo creditore iscritto può iscriverli a bilancio al loro prezzo d’acquisto. Se il prezzo d’acquisto è superiore al valore di rimborso, la differenza deve essere almeno ammortata mediante annuità identiche sino alla scadenza. Se il prezzo è inferiore, la differenza può essere compensata al massimo mediante versamenti annui identici.
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