Per adempiere i compiti di politica monetaria secondo l’articolo 5 capoversi 1 e 2, la Banca nazionale può:
gestire conti rimunerati e conti non rimunerati di banche e di altri operatori del mercato finanziario e accettare in custodia valori patrimoniali;
aprire conti presso banche e altri operatori del mercato finanziario;
operare sui mercati finanziari, acquistando o vendendo (a pronti contanti o a termine) crediti e valori mobiliari espressi in franchi svizzeri o in valute estere, nonché metalli preziosi e crediti in metalli preziosi oppure concludendo operazioni di mutuo sugli stessi;
emettere o riscattare (a pronti contanti o a termine) obbligazioni fruttifere proprie, come pure prodotti derivati su crediti, valori mobiliari e metalli preziosi ai sensi della lettera c;
effettuare operazioni di credito con banche e altri operatori del mercato finanziario, purché i mutui siano coperti da garanzie sufficienti;
detenere e amministrare i valori patrimoniali enumerati nel presente articolo.
La Banca nazionale stabilisce le condizioni generali alle quali stabilisce le relazioni di cui al capoverso 1.
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