Le riserve minime necessarie ammontano al 4 per cento della media dei valori degli impegni determinanti, rilevati alla fine dei tre mesi precedenti il rispettivo periodo di riferimento.1
Le esigenze di riserve minime devono essere adempiute mediamente nel rispettivo periodo di riferimento dal 20 di ogni mese al 19 del mese successivo.
La media di cui al capoverso 2 è calcolata in base al rapporto tra la somma degli attivi secondo l’articolo 13 al momento della chiusura dei conti e il numero dei giorni civili del periodo di riferimento. Per i sabati, le domeniche e i giorni festivi vengono inseriti le consistenze dell’ultimo giorno feriale precedente.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS dell’11 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 232). ↩
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