Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi1valgono i requisiti particolari seguenti.
Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA ai sensi dell’articolo 4 LInFi valgono i requisiti di cui agli articoli 23, 24 capoversi 4–6, 24a , 25c , 27 capoversi 1 e 2, 28–28d , 29, 30 capoversi 1 e 3, 32–32c e 34, nonché gli obblighi di cui alla sezione 3, eccettuato l’articolo 36 capoverso 1 lettera h.