L’esercente identifica, misura, controlla e sorveglia il proprio rischio aziendale generale mediante procedure e strumenti appropriati.
Per la copertura di perdite derivanti dal rischio aziendale generale l’esercente detiene fondi propri e liquidità netta. Queste risorse sono sufficienti ad assicurare l’attuazione del piano di cui all’articolo 26, e comunque devono coprire i costi di esercizio correnti durante un periodo di almeno sei mesi.
Le garanzie e gli altri mezzi finanziari destinati ad assorbire le perdite derivanti dall’inadempienza di partecipanti o da altri rischi di credito e di liquidità ai sensi degli articoli 28 e 29 non sono computabili ai fini dell’adempimento del requisito di cui al capoverso 2.1
L’esercente dispone di un piano per reperire fondi propri addizionali allorché i fondi propri esistenti non soddisfano più il requisito di cui al capoverso 2.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O della BNS del 26 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5307). ↩
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