L’esercente dispone di almeno due centri di calcolo che soddisfano elevati requisiti per quanto concerne in particolare la sicurezza fisica, la protezione antincendio, l’approvvigionamento di energia, i sistemi di raffreddamento e l’infrastruttura delle telecomunicazioni.
L’esercente stabilisce l’ubicazione dei centri di calcolo sulla base di un’analisi dei rischi e si assicura che essi abbiano differenti profili di rischio e offrano un’adeguata protezione anche nel caso di incidenti che interessano una vasta area geografica.
I centri di calcolo e i provvedimenti adottati per assicurarne l’operatività sono adeguati ai fini del conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’informazione e degli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 32a e 32b . In particolare, in caso di avaria di uno dei centri di calcolo, l’esercente assicura che i processi operativi di rilevanza sistemica possano essere riattivati entro due ore presso un altro centro senza la perdita di nessuna fase di trattamento confermata ai partecipanti.
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