Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 21a –34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano a partire dal passaggio in giudicato della decisione di autorizzazione di cui all’articolo 25 LInFi1. Fino a quel momento vigono i requisiti e gli obblighi corrispondenti previsti dal diritto anteriore.
Per le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica non soggette all’obbligo di autorizzazione e alla vigilanza della FINMA, i requisiti particolari di cui agli articoli 22–34 e gli obblighi di cui all’articolo 36 si applicano dall’entrata in vigore della modifica del 26 novembre 2015.