951.262OPCR 20Federal Council Ordinance1 dic 2020Fonte originale
La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all’articolo 16 non sono stati rispettati.
Se ha rinunciato, prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l’entrata in vigore di tale modifica, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un’impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell’attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l’articolo 6 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:
non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 apr. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 238). ↩
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