Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a nella relativa versione in vigore, rispettivamente del 25 novembre 20202, del 18 dicembre 20203, del 13 gennaio 20214o del 31 marzo 20215, sono considerati rispettati.6
Footnotes
In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2). ↩