951.264OPCR 22Federal Council Ordinance8 feb 2022Fonte originale
La Confederazione partecipa ai costi che un Cantone sostiene a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.
I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l’adempimento dei loro compiti.
La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.
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