951.264OPCR 22Federal Council Ordinance8 feb 2022Fonte originale
I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:
numero IDI, nome e dati sulla cifra d’affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
importo per singola impresa;
conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.
Per ciascun sostegno concesso, su richiesta il Cantone mette a disposizione della SECO tutti i giustificativi. Perlomeno i giustificativi sulla data di costituzione dell’impresa e sulla cifra d’affari nonché i giustificativi per la conferma che l’impresa non è oggetto di una procedura di fallimento o di una procedura di liquidazione non possono basarsi su una mera autodichiarazione.
I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino alla fine del 2022 i rapporti sono presentati trimestralmente e dal 1° gennaio 2023 semestralmente.
I Cantoni inoltrano alla SECO le fatture di cui all’articolo 15 capoverso 2 semestralmente; la prima volta a partire dal luglio 2022.
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca può stabilire ulteriori dettagli.
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