Il L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento è amministrato da una direzione del fondo.
Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 35 LIsFi1, la direzione del fondo può delegare le decisioni di investimento a:
un gestore di patrimoni collettivi secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;
un gestore estero di patrimoni collettivi, se:
1. questi sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate nello Stato di sede, e
2. la FINMA e l’autorità di vigilanza estera competente nel caso specifico hanno concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni, sempreché il diritto estero richieda la conclusione di un simile accordo.
Alle condizioni di cui agli articoli 14 capoverso 1 e 27 capoverso 1 LIsFi, il gestore di patrimoni collettivi può delegare le decisioni di investimento alle persone di cui al capoverso 2 della presente disposizione.
Nel contratto del fondo vanno designate le persone a cui sono delegate le decisioni di investimento.