Nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento o della SICAV, sono consentite deroghe all’obbligo di versamento e pagamento in contanti di cui all’articolo 78 purché previste dai seguenti documenti:
- il contratto del fondo, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica del fondo contrattuale di investimento;
- il regolamento di investimento, nel caso di un L-QIF che riveste la forma giuridica della SICAV.