Il liquidatore del fallimento può proporre alla FINMA di:
indire un’assemblea dei creditori, definirne le competenze e fissare i quorum delle presenze e dei voti necessari per le deliberazioni;
istituire un comitato dei creditori, nonché definirne la composizione e le competenze.
Nel caso di una SICAV multi-comparto ai sensi dell’articolo 94, può essere indetta un’assemblea dei creditori o istituito un comitato dei creditori per ogni segmento patrimoniale.
La FINMA non è vincolata alle proposte del liquidatore del fallimento.
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