La SICAV deve far capo a una banca depositaria ai sensi degli articoli 72–74.
In casi motivati la FINMA può autorizzare deroghe a questo obbligo, se:
la SICAV è accessibile esclusivamente a investitori qualificati;
uno o più istituti sottostanti a una vigilanza equivalente effettuano le transazioni connesse all’esecuzione e sono specializzati in simili transazioni («prime broker »); e
è garantito che iprime broker o le competenti autorità di vigilanza estere deiprime broker forniscano alla FINMA tutte le informazioni e tutti i documenti necessari all’adempimento del suo compito.
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