(art. 70 cpv. 2 e art. 71 cpv. 2 LICol)
- Gli altri fondi per investimenti tradizionali possono:
- assumere crediti di entità non superiore al 25 per cento del patrimonio netto del fondo;
- 1 costituire in pegno il 60 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
- assumere un impegno complessivo del 225 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
- effettuare vendite allo scoperto.
- Gli altri fondi destinati a investimenti alternativi possono:
- assumere crediti di entità non superiore al 50 per cento del patrimonio netto del fondo;
- 2 costituire in pegno il 100 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo o trasferirlo a titolo di garanzia;
- assumere un impegno complessivo del 600 per cento al massimo del patrimonio netto del fondo;
- effettuare vendite allo scoperto.
- Il regolamento del fondo menziona espressamente le limitazioni di investimento. Esso disciplina inoltre il tipo e l’entità delle vendite allo scoperto ammesse.