951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 73 LICol)
La banca depositaria ha i seguenti compiti:
è responsabile della tenuta del conto e del deposito degli investimenti collettivi di capitale, ma non può può disporre autonomamente del loro patrimonio;
garantisce che negli affari che si riferiscono al patrimonio dell’investimento collettivo di capitale il controvalore le sia trasferito entro i termini usuali;
informa la direzione del fondo o l’investimento collettivo di capitale qualora il controvalore non sia corrisposto entro il termine usuale e, se possibile, esige dalla controparte il risarcimento del valore patrimoniale interessato;
tiene le necessarie registrazioni e i conti in modo tale da poter distinguere in qualsiasi momento i beni patrimoniali custoditi dei singoli investimenti collettivi di capitale;
per i beni patrimoniali che non possono essere presi in custodia verifica la proprietà della direzione del fondo o dell’investimento collettivo di capitale e tiene registrazioni in merito.1
Nel caso di fondi immobiliari e di L-QIF che effettuano investimenti immobiliari, la banca depositaria conserva le cartelle ipotecarie non cedute contro garanzia, nonché le azioni di società immobiliari. Per l’amministrazione corrente dei valori immobiliari, essa può fare tenere conti da terzi.2
Nel caso degli investimenti collettivi di capitale multi-comparto, tutti i compiti devono essere assunti dalla medesima banca depositaria.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
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