951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 16 LICol)
Cambiamenti nell’organizzazione necessitano di un’autorizzazione della FINMA. Alla FINMA devono essere sottoposti i documenti di cui all’articolo 7.
Le modifiche dei documenti di cui all’articolo 15 LICol devono essere sottoposte alla FINMA per approvazione, ad eccezione:1
dei corrispondenti documenti di investimenti collettivi di capitale esteri;
2 della modifica dell’importo o dei limiti del margine di variazione del capitale accomandato previsti nel contratto di società della SAcCol;
3 delle modifiche dei documenti soggetti all’obbligo di approvazione di un investimento collettivo di capitale svizzero che concernono esclusivamente disposizioni su restrizioni di vendita e di distribuzione e che sono necessari nel quadro di leggi estere, trattati internazionali, convenzioni interstatali o di diritto in materia di vigilanza e simili.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 13 feb. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013 607). ↩
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