(art. 7 cpv. 1, 3 e 4 LICol)1
- Sono considerati investimenti collettivi di capitale, indipendentemente dalla loro forma giuridica, i patrimoni accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in vista del loro investimento comune e gestiti da terzi.
- Gli investitori sono indipendenti tra loro se accumulano patrimoni gestiti legalmente e di fatto in modo indipendente tra loro.
- Per le società di uno stesso gruppo imprenditoriale ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 6 novembre 20192sugli istituti finanziari (OIsFi), il requisito dell’indipendenza dei patrimoni secondo il capoverso 2 non si applica.3
- Il patrimonio di un investimento collettivo di capitale può essere accumulato da un solo investitore (fondi a investitore unico) se si tratta di un investitore ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 lettera b, e o f della legge del 15 giugno 20184sui servizi finanziari (LSerFi).5
- La limitazione della cerchia degli investitori all’investitore di cui al capoverso 4 è pubblicata nei documenti determinanti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LICol.
- Negli investimenti collettivi di capitale da loro gestiti, le direzioni dei fondi, le società di investimento a capitale variabile (SICAV), le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAcCol) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF) sono responsabili del rispetto costante dei criteri che definiscono un investimento collettivo di capitale secondo l’articolo 7 LICol e il presente articolo.6