(art. 40 cpv. 4, 47 e 94 LICol)
- Gli azionisti hanno diritto di voto:
- sui comparti ai quali partecipano;
- sulla società, quando la decisione concerne la SICAV nel suo insieme.
- Se la quota di voto attribuibile a un comparto differisce notevolmente dalla quota patrimoniale attribuibile a tale comparto, gli azionisti possono decidere all’assemblea generale la scomposizione o la fusione delle azioni di una determinata categoria conformemente al capoverso 1 lettera b. Affinché diventi valida, la FINMA deve approvare questa decisione.
- La FINMA può ordinare la scomposizione o la fusione di azioni di una categoria di azioni.