951.311OIColFederal Council Ordinance1 gen 2007Fonte originale
(art. 53 e segg. LICol)
Le limitazioni percentuali del presente capitolo si riferiscono, se non disposto altrimenti, al patrimonio del fondo al valore venale; esse devono essere osservate costantemente.
Se le limitazioni sono superate in seguito a cambiamenti del mercato, gli investimenti devono essere riportati entro un termine adeguato al valore ammesso, tutelando gli interessi degli investitori.
2bis. Se le prescrizioni di investimento sono violate attivamente, segnatamente attraverso acquisti o vendite, gli investimenti devono essere riportati senza indugio al valore ammesso. Se il danno causato da una simile violazione attiva in materia di investimento non è risarcito agli investitori, la violazione attiva in materia di investimento deve essere comunicata senza indugio alla società di audit e pubblicata quanto prima negli organi di pubblicazione. La comunicazione e la pubblicazione devono comprendere una descrizione concreta della violazione in materia di investimento e del danno subito dagli investitori. Il rapporto annuale deve riferire di tutte le violazioni attive in materia di investimenti.1
I fondi in valori mobiliari e gli altri fondi devono adempiere le limitazioni di investimento entro sei mesi dal loro lancio.
I fondi immobiliari devono adempiere le limitazioni di investimento entro due anni dal loro lancio.
Su richiesta della direzione del fondo e della SICAV, la FINMA può prolungare i termini dei capoversi 3 e 4.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 31 gen. 2024, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2024 73). ↩
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